Martingale Risk Italia

Negli ultimi 30 anni le maggiori banche italiane ed estere hanno proposto e venduto su larga scala contratti derivati di tipo “IRS” o “Swap” caratterizzati da strutture altamente complesse, tali da creare ingenti perdite nei bilanci dei clienti. In alcuni casi, le perdite subìte dai derivati sono state la causa del loro stesso fallimento.

I derivati bancari sono strumenti finanziari spesso speculativi, fortemente rischiosi e sconsigliabili agli investitori non professionali. Valutare e gestire i rischi e le possibilità di perdita, infatti, è molto difficile. All’incognita, poi, si sommano spesso ingenti costi occulti non dichiarati. Nonostante questo, sono strumenti finanziari molto diffusi sul mercato.

Numerosi derivati ufficialmente classificati come “vanilla” e quindi venduti con l’obiettivo “di pura copertura” (in particolare gli Interest Rate Swap “fisso contro variabile”, gli Interest Rate Cap o gli Swap di copertura sui tassi di cambio) nella realtà non hanno rispettato i requisiti di legge e regolamentari in materia di trasparenza e di buona condotta da parte dell’intermediario, facendo sì che il contratto diventasse di natura speculativa.

Nello specifico, i contratti derivati IRS sono strumenti finanziari in cui due controparti scambiano flussi di denaro per un determinato lasso di tempo, a intervalli stabiliti.  Molte banche hanno proposto l’IRS come lo strumento più immediato per la copertura del rischio dei rialzi dei tassi. Purtroppo, sempre più spesso, si è dimostrata la totale mancanza di copertura nei suddetti contratti, che nascondevano invece una finalità altamente speculativa.

Tuttavia, le speranze di recupero per coloro che sono in possesso di derivati oggi poggiano su solide basi giuridiche, grazie alle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che permettono di citare in causa la propria banca per ottenere la nullità dei contratti derivati.

Infatti, la recente sentenza n. 21830/2021 della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, arrivata a distanza di un anno dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 8770/2020 che riguardava gli Enti Locali, non solo conferma la tendenza positiva del panorama giuridico nei confronti di chi ha subito perdite illegittime a causa dei derivati, ma afferma come la stipula di un contratto derivato debba inderogabilmente sottostare a determinati parametri, pena la nullità immediata dello stesso.

 

Ad oggi un contratto derivato risulta sempre nullo qualora si verifichi anche una sola delle seguenti inadempienze da parte della banca controparte:

  • Mancata indicazione dei costi impliciti alla stipula; 
  • Mancata indicazione del metodo matematico utilizzato per il calcolo dell’indice Mark to Market (o MTM); 
  • Incoerenza tra pagamenti del derivato e del debito sottostante; 
  • Mancanza di un contratto quadro validamente perfezionato.

La mancata esplicitazione di anche uno solo di questi elementi è inconcepibile e si traduce in un vizio del contratto, sia qualora la controparte della banca sia un ente pubblico che un’azienda. In questi casi, dunque, il contratto è da ritenersi sempre nullo per indeterminabilità dell’oggetto.

 

Queste nuove sicure basi giuridiche hanno riacceso le speranze di migliaia di aziende ed enti locali relativamente alle possibilità di recupero che negli anni hanno perso somme ingenti a causa di tali contratti.

Martingale Risk offre ad aziende ed agli Enti Locali italiani, previa verifica dei contratti, la possibilità di agire in giudizio nei confronti della banca controparte per ottenere la restituzione e/o il risarcimento delle somme indebitamente pagate, venendo remunerata unicamente a conclusione definitiva della vertenza e solo dopo il riaccredito delle somme sul cc del cliente, quindi senza richiedere alcun costo anticipato.

 

I modelli proprietari di Martingale di pricing di strumenti derivati, sviluppati internamente grazie all’esperienza di analisti quantitativi e strutturatori, permettono di calcolare il prezzo (fair value) e dunque le commissioni implicite per qualsiasi tipo di strumento derivato. Grazie a ciò, è possibile per le aziende e per gli Enti Locali estinguere a costo zero i contratti derivati in essere, scongiurando ulteriori perdite future e/o rinegoziando nuovi strumenti. I vizi sopra considerati rendono il contratto derivato annullabile con la possibilità per l’impresa di estinguerlo ottenendo il recupero delle perdite patite nel corso degli anni. 

 

Martingale Risk, inoltre, è l’unica realtà italiana che offre di pagare essa stessa tutte le spese di causa, incluso il contributo unificato, le spese di CTU e gli eventuali costi di soccombenza del giudizio, ottenendo il proprio compenso in percentuale rispetto agli importi recuperati e solo dopo il riaccredito.

 

Marco Fabio Delzio – Ceo & Founder partner Martingale Risk

Condividi

Martingale Risk Italia

 

Un’occasione per approfondire una delle tre declinazioni della Sostenibilità: dai trend HR più rilevanti, alle strategie per il welfare aziendale, dall’importanza della valorizzazione delle competenze al femminile, ai case di diversity & Inclusion.

10 aprile, 14.30 - Prenota il tuo posto!